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STATUTO

[Art. 1] Denominazione.

È costituita ai sensi dell’art. 36 codice civile un’associazione non riconosciuta senza fini di lucro denominata "MOVIMENTO FORENSE", di seguito anche MF.

L’Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

 

[Art. 2] Sede.

La sede sociale del MF è fissata in Roma.

Possono essere fissate altre sedi nazionali ed internazionali, centrali e periferiche, con decisione dell’Ufficio di Presidenza.

 

[Art. 3] Durata.

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030, successivamente prorogabile.

 

[Art. 4] Contrassegno.

Il MF adotta un contrassegno per le attività generali così definito: figura stilizzata di colore blu scuro rappresentante Cicerone in posa oratoria con un braccio alzato.

Il MF adotta anche un contrassegno costituito da uno scudo con croce latina, da utilizzarsi per attività diverse da quelle di politica forense, come ad esempio per iniziative sportive o culturali. La denominazione ed il contrassegno del MF devono essere utilizzate per tutte le comunicazioni del MF e delle sue strutture, salvo incompatibilità con gli strumenti di comunicazione impiegati. Ogni sezione territoriale potrà essere identificata anche tramite un simbolo che ricomprenda la figura del Cicerone oratore di cui al prima comma nonché immagini o riferimenti alla propria realtà territoriale.

 

[Art. 5] Finalità.

Il Movimento Forense è una associazione forense che promuove la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto e del giusto processo.

Il Movimento Forense è un’associazione libera, senza scopi di lucro, apolitica ed apartitica che si ispira ai valori dettati nella normativa nazionale ed internazionale sui Diritti Umani e nella Costituzione Italiana al fine di promuovere la funzione costituzionale della Giustizia e dell’avvocatura in tutte le loro estrinsecazioni istituzionali, sociali e professionali. A tal fine, si impegna a promuove iniziative riguardanti la tutela dei Diritti Umani e delle Pari Opportunità.

Il Movimento Forense s’ispira alle regole costituzionali finalizzate a garantire ai cittadini il diritto di difesa in tutte le sue possibili estrinsecazioni. A tal fine, il Movimento Forense crede nella terzietà della magistratura, nella indipendenza dell’avvocatura, in una legislazione chiara ed equa per tutti.

Allo scopo di garantire l’effettività del diritto e l’accesso alla Giustizia, il Movimento Forense ritiene indispensabile l’efficienza del sistema giudiziario sia negli aspetti amministrativi che in quelli processuali, esecutivi e penitenziari, ferma restando la centralità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali.

I valori cui si deve ispirare la politica giudiziaria si fondano su:

a) la certezza del diritto in tutte le sue estrinsecazioni; il cittadino deve poter contare su un sistema legale comprensibile, leale e non farraginoso.

b) un giusto processo; accusa e difesa devono avere pari diritti e doveri innanzi ad un giudice terzo.

c) la rapidità dell’accesso alla giustizia: il processo e la fase esecutiva devono essere rapidi e garantire l’effettività dei diritti.

d) la funzione sociale dell’amministrazione della Giustizia: il processo non può avere costi sproporzionati per i cittadini tali da inibire o scoraggiare l’accesso all’esercizio dei diritti, e deve poter risolvere realmente situazioni meritevoli di tutela.

e) Il Movimento Forense promuove la centralità del ruolo dell’Avvocato, come attuatore dei diritti dei cittadini ed interfaccia tra questi e la Giustizia. Difende il valore della libertà, dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Avvocato, affinché possa farsi interprete e garante del diritto di ogni cittadino di agire per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi in base ai criteri costituzionali ed ai valori di politica giudiziaria.

f) Il Movimento Forense promuove il rispetto dei principi etici fissati nel codice deontologico dell’Avvocato, come strumento fondamentale per ottenere il rispetto delle regole, per mantenere la dignità della funzione e per garantire la correttezza dei rapporti tra i professionisti e tra questi ed i cittadini.

g) Il Movimento Forense promuove la figura dell’Avvocato come strumento per l’esercizio dei diritti e come interprete di una indispensabile funzione sociale, e non come mero imprenditore, commerciante di diritti o prodotto di consumo.

h) La qualità del servizio professionale assurge ad elemento imprescindibile per l’esercizio dell’alta funzione cui è chiamato l’Avvocato, e quindi la sua formazione e preparazione sono irrinunciabile patrimonio e costante obiettivo da perseguire per tutta la carriera.

i) Ogni Avvocato ha il dovere di contribuire alla formazione di Praticanti e di giovani Avvocati per assicurare la crescita professionale, il trasferimento dell’esperienza, l’insegnamento dei valori, l’acquisizione della dignità professionale e il mantenimento del decoro dell’Avvocato. A tal fine, è precipuo dovere di ogni Avvocato nei confronti del giovane Collega, contribuire all’insegnamento dell’uso degli strumenti necessari allo svolgimento della professione, nel rispetto della deontologia: le tecniche di redazione degli atti, la capacità di ascolto del cliente, la sintesi tra fatto e diritto, il giusto comportamento con gli altri colleghi ed i clienti, i rapporti con gli uffici giudiziari ed il personale di cancelleria, i rapporti di comune rispetto tra Autorità Giudiziaria e Avvocato.

j) Il Movimento Forense contribuisce alla crescita professionale dell’Avvocato organizzando eventi di formazione, momenti di confronto scientifico e di politica forense, nonché curando pubblicazioni periodiche o occasionali di carattere informativo o divulgativo.

k) Il Movimento Forense contribuisce a difendere l’immagine dell’Avvocatura, alla luce dei valori

sopra riportati, nel rispetto delle regole costituzionali, giuridiche e deontologiche, nell’interesse primario del cittadino, anche mediante un’attiva presenza del mondo dell’avvocatura sui social network e sugli strumenti di comunicazione di massa. Inoltre, il Movimento Forense raccoglie dai medesimi canali le istanze provenienti dalla società civile e dall’Avvocatura, le idee, le critiche, le disfunzioni del sistema Giustizia, al fine di contribuire al dibattito nazionale ed al miglioramento complessivo del sistema Giustizia.

l) Il Movimento Forense promuove iniziative, culturali, sportive, sindacali e di solidarietà, per sostenere la crescita umana e culturale dell’Avvocato come persona e come professionista. Inoltre, promuove ogni iniziativa atta a favorire, in caso di malattia o necessità, supporto alle famiglie degli avvocati, ai giovani avvocati alle donne avvocato, agli avvocati anziani.

m) Il Movimento Forense, inoltre, promuove e tutela i diritti dell’Avvocatura anche mediante la proposizione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali. La decisione di promuovere un’azione giudiziaria spetta al Presidente Nazionale.

 

[Art. 6] Organi.

Sono Organi del MF Nazionale:

1) il Congresso

2) il Direttivo Nazionale

3) il Presidente Nazionale

4) l’Ufficio di Presidenza

5) i Vicepresidenti Nazionali

6) il Tesoriere

7) il Segretario

8) il Collegio Nazionale di Garanzia

9) il Collegio dei Probiviri

10) il Collegio dei Revisori dei Conti

n) L’elettorato passivo spetta solo ai soci, di talché perdendone la qualifica si decade da componente dell’Organo.

o) In sede di costituzione i soci fondatori nominano l’Ufficio di Presidenza ed il Collegio Nazionale di Garanzia designandoli anche tra persone che non abbiano ancora acquisito la qualifica di soci, a condizione che la acquisiscano entro trenta giorni dalla designazione. Gli altri organi devono essere istituiti entro sei mesi dalla costituzione dell’Associazione, salvo quanto previsto per il Collegio dei Revisori dei Conti.

6.1) Il Congresso.

6.1.1 Il Congresso è l’organo sovrano del MF.

6.1.2 Spetta al Congresso in sede ordinaria:

a) deliberare sui programmi e gli indirizzi dell’Associazione,

b) eleggere il Presidente Nazionale, l’Ufficio di Presidenza ed i membri elettivi del Direttivo Nazionale

c) deliberare sulle modifiche statutarie e, successivamente alla sua prima pubblicazione, sulle modifiche al Regolamento del Congresso;

d) deliberare su ogni questione che le venga sottoposta dal Presidente e/o dal Direttivo Nazionale.

e) delibera l’eventuale messa in liquidazione dell’Associazione, la nomina dei liquidatori, nonché la destinazione del fondo comune secondo la previsione dell’art. 37 del Codice civile;

Il Congresso viene convocato in sessione ordinaria ogni tre anni entro il 30 aprile.

Il Congresso è indetto dal Presidente del Collegio dei Probiviri ed è presieduto dal Presidente Nazionale.

Lo svolgimento del Congresso è regolato da un apposito regolamento dell’Ufficio di Presidenza, successivamente soggetto a modifiche solo da parte del Congresso stesso.

6.2) Il Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Nazionale è l’organo di conduzione della politica nazionale del MF, dura in carica tre anni, ed è eletto dal Congresso.

Ha la funzione di coordinamento delle sezioni territoriali decentrate, in particolare tramite la partecipazione dei presidenti delle sezioni locali al Direttivo allargato di cui al presente articolo.

A tal fine:

a) attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche del MF;

b) approva o ratifica gli accordi con altri gruppi o associazioni;

c) approva o ratifica i programmi elettorali per le elezioni nazionali;

d) istituisce appositi Gruppi di Lavoro tematici e ne nomina i responsabili;

e) delibera sulle questioni sottoposte alla sua valutazione dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza;

f) approva il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si concluderà entro il 31 dicembre di ogni anno;

g) delibera sull’accettazione di donazioni, finanziamenti e lasciti.

Fanno parte del Direttivo Nazionale:

● il Presidente Nazionale del Movimento Forense, che ne assume la presidenza;

● gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza;

● 5 componenti eletti dal Congresso;

● gli eletti del MF all’OCF, al CNF e alla Cassa Forense, ai CDD o agli altri Enti nazionali o distrettuali che dovessero essere istituiti;

● i Responsabili nazionali dei dipartimenti tematici.

Il Direttivo Nazionale allarga la partecipazione anche ad altri soggetti, con funzione consultiva e di coordinamento, ed in questo assumerà la denominazione di Direttivo Nazionale Allargato.

Fanno parte del Direttivo Nazionale Allargato, oltre ai componenti di diritto del Direttivo Nazionale:

● i Past President nazionali;

● i Coordinatori regionali o territoriali, se nominati;

● i presidenti delle sezioni territoriali;

● gli eletti del MF nei Consigli dell’Ordine e nei CPO;

● un delegato della sezione nazionale Giovani del Movimento Forense, eletto dalla sezione stessa.

Il Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale, dell’Ufficio di Presidenza o di un terzo dei componenti del Direttivo stesso ogni volta se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta al mese.

In ogni occasione in cui sarà necessaria una attività di coordinamento del Direttivo Nazionale e delle sezioni territoriali, verrà convocato il Direttivo Allargato.

Il Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero di intervenuti.

Sarà comunque sempre consentita la partecipazione a mezzo videoconferenza.

Il voto è palese per alzata di mano.

q) In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6.3) Il Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale del MF viene eletto dal Congresso secondo il regolamento che sarà approvato dall’Ufficio di Presidenza. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile due volte consecutivamente.

Al Presidente spettano tutte le attribuzioni ed i poteri non specificamente conferiti dallo Statuto ad altri Organi, ivi compresi i seguenti compiti:

A. ha la rappresentanza legale del MF nazionale e lo rappresenta politicamente in tutte le sedi.

B. ha anche la rappresentanza processuale e può costituirsi in giudizio, in qualsiasi sede, per impugnare provvedimenti ritenuti lesivi dell’avvocatura

C. attua il programma politico ed elettorale;

D. coordina le iniziative nelle sedi politiche e istituzionali;

E. convoca e presiede il Direttivo Nazionale;

F. dirige l’attività politica e organizzativa;

G. interloquisce con i rappresentanti delle altre organizzazioni;

H. guida la delegazione che rappresenta il MF nelle consultazioni di rilievo;

I. attribuisce compiti e funzioni politiche e organizzative;

J. rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali;

K. approva le liste per le elezioni;

L. si coordina col Direttivo Nazionale e con i direttivi di sezione per individuare le candidature per le elezioni ai Consigli dell’Ordine, al CPO, al CDD, al CNF, alla Cassa Forense, dei delegati congressuali e all’OCF;

M. in via d’urgenza e salvo ratifica dell’Ufficio di Presidenza, revoca gli incarichi e commina le sanzioni in caso di grave violazione dello Statuto;

N. compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per importi fino a 5.000,00 euro;

O. dà esecuzione alle delibere dell’Ufficio di Presidenza o degli altri Organi dell’Associazione.

6.4) L’Ufficio di Presidenza.

L’Ufficio di Presidenza è composto da:

● Presidente Nazionale;

● Due Vicepresidenti Nazionali;

● Segretario;

● Tesoriere.

I componenti dell’ufficio di presidenza devono essere avvocati. I componenti devono appartenere a fori di almeno tre diversi distretti di corte d’appello.

L’Ufficio di Presidenza:

a) svolge i compiti e le funzioni assegnategli dallo Statuto e affidategli dagli Organi del MF;

b) coordina le attività di organizzazione e comunicazione di MF Nazionale, o comunque su temi di carattere nazionale;

c) nomina i Commissari o i Garanti in caso di necessità;

d) in caso di gravi anomalie, revoca gli incarichi e scioglie gli Organi;

e) ratifica le eventuali revoche e nomine effettuate in via d’urgenza dal Presidente;

f) conferisce incarichi e deleghe settoriali;

g) predispone il bilancio consuntivo dell’anno solare terminato ed il bilancio preventivo dell’anno successivo;

h) delibera l’assunzione delle obbligazioni del MF per importi superiori ad euro 5.000,00.

L’Ufficio di Presidenza viene eletto dal Congresso secondo il regolamento che sarà approvato dall’Ufficio di Presidenza.

L’Ufficio di Presidenza può delegare specifiche attività a Membri dell’Ufficio stesso o, in caso di necessità e/o opportunità, ad altri soci.

L’Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta sia necessario, in qualsiasi forma, anche telematica, senza particolari forme di convocazione, con preavviso di almeno 24 ore, salvo accordo unanime in deroga. L’Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei partecipanti alla riunione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Della riunione viene redatto verbale.

6.5) I Vicepresidenti Nazionali.

I Vicepresidenti sono eletti dal Congresso secondo il regolamento che sarà approvato dall’Ufficio di Presidenza. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte consecutivamente.

Hanno funzione politica e sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impossibilità di agire di quest’ultimo per qualunque ragione.

6.6) Il Tesoriere Nazionale.

Il Tesoriere è eletto dal Congresso Nazionale secondo il regolamento che sarà approvato dall’Ufficio di Presidenza, dura in carica tre anni e cessa la carica solo con la nomina del successore; è rieleggibile due volte consecutivamente.

Il Tesoriere:

a) ha la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del MF non di competenza dell’Ufficio di Presidenza o quelle delegategli dall’Ufficio di Presidenza, nel rispetto delle leggi vigenti;

b) in attuazione di delibere dell’Ufficio di Presidenza o di disposizioni del Presidente, o comunque su delega dell’Organo competente, può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

c) predispone tutti i documenti di tipo contabile e amministrativo previsti dalla legge o da normativa di qualsiasi tipo;

d) su delega dei competenti organi gestisce i conti correnti bancari del MF nazionale a firma singola;

e) cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili e amministrativi del MF.

Ove necessario, il Tesoriere collabora con i Tesorieri delle sezioni per le aperture dei conti bancari e la gestione dei flussi di denaro proveniente dai contributi volontari, dalle quote associative e dagli stanziamenti per le iniziative deliberate.

6.7) Il Segretario.

Il Segretario è eletto dal Congresso secondo il regolamento che sarà approvato dall’Ufficio di Presidenza. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile due volte consecutivamente.

Tiene le verbalizzazioni delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e del Direttivo Nazionale.

Tiene i contatti tra l’Ufficio di Presidenza e il Direttivo Nazionale nonché informa i direttivi delle

sezioni territoriali (e gli eventuali coordinamenti distrettuali) su quanto dibattuto e deciso in sede di Direttivo Nazionale e Ufficio di Presidenza.

6.8) Il Collegio Nazionale di Garanzia.

Il Collegio Nazionale di Garanzia risolve le dispute e le controversie tra soci aventi ad oggetto la vita associativa, tra Soci e Sezioni, tra Sezioni, tra Unità territoriali, tra sezioni o unità territoriali e Associazione, tra organi dell’Associazione.

Inoltre esso ha competenza a decidere le controversie relative alle adesioni ed ogni altra controversia interna.

Ogni qualvolta si ravvisino fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del MF o infrazioni del codice etico, o morosità nel pagamento delle quote associative, il Collegio Nazionale di Garanzia può comminare sanzioni e sospendere o revocare la qualifica di socio.

Le sanzioni sono, a seconda della gravità del fatto, l’ammonimento, la censura, la sospensione e la revoca della qualifica di socio.

Il socio sospeso non ha diritto di voto, né può essere delegato da altri soci.

Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da tre membri ordinari ed un supplente nominati dal Direttivo Nazionale su proposta dell’Ufficio di Presidenza, e dura in carica quattro anni. Il membro supplente sostituisce il membro ordinario che per qualsiasi ragione sia impedito o non possa partecipare ad una o più risoluzioni.

6.9) Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è il garante dello Statuto del MF: ne verifica l’attuazione, e suggerisce all’Ufficio di Presidenza l’opportunità di adottare regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri riceve le delibere delle sezioni territoriali sulle richieste di nuovi soci e le conferma entro 15 giorni. In caso di mancata risposta le delibere si intendono confermate. Tiene l’anagrafe dei soci del Movimento Forense.

Il Collegio dei Probiviri convoca ogni tre anni, o comunque quando lo ritenga opportuno, il Congresso del MF.

Il Collegio dei Probiviri con voto unanime avvia eventuali contestazioni nei confronti di Organi Sociali innanzi al Collegio nazionale di garanzia.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti ordinari oltre ad un supplente nominati dal Direttivo Nazionale su proposta dell’Ufficio di Presidenza, e dura in carica quattro anni.

Il membro supplente sostituisce il membro ordinario che per qualsiasi ragione sia impedito o non possa partecipare ad una o più risoluzioni.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto dal Collegio.

6.10) Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Direttivo Nazionale può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria del MF, la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e riferisce annualmente al Direttivo Nazionale con relazione scritta. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui la relativa partecipazione è

richiesta dal Presidente in considerazione degli argomenti da trattare.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un minimo di un solo componente ad un massimo di tre componenti ordinari oltre ad un supplente e dura in carica quattro anni.

Il supplente sostituisce il componente ordinario che per qualsiasi ragione sia impedito o non possa partecipare ad una o più risoluzioni.

 

[Art. 7] Struttura organizzativa territoriale.

Il MF è organizzato su base territoriale regionale in strutture territoriali come segue.

La struttura territoriale minima corrisponde con il territorio di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed è denominata Sezione.

s) In casi particolari e solo su delibera del Direttivo Nazionale potranno essere istituite sezioni corrispondenti ai circondari dei Tribunali soppressi e dei territori delle ex sezioni distaccate.

t) Ogni Sezione determina il proprio programma di attività non in contrasto con le direttive degli organi nazionali del MF. La Sezione concorre a realizzare iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi del MF.

u) La Sezione si costituisce, su richiesta dei soci, con delibera dell’Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Probiviri: la suddetta richiesta e la conseguente delibera sono l’atto costitutivo della Sezione che dovrà avere uno statuto compatibile con quello nazionale e che faccia riferimento a quest’ultimo per ogni questione non disciplinata. La sezione potrà avere una propria autonomia finanziaria e fiscale.

v) La delibera di costituzione, che è sempre revocabile per giustificati motivi, comporta il diritto della Sezione di assumere la denominazione “MOVIMENTO FORENSE” seguita dal nome dell’area territoriale e di utilizzare il segno distintivo del MF. In caso di revoca della suddetta approvazione per qualsiasi motivo, la Sezione in questione dovrà immediatamente cessare l’uso del segno distintivo e della denominazione del MF.

w) La Sezione è composta da almeno cinque soci. Essa si riunisce in prima assemblea senza formalità ed elegge al suo interno i seguenti Organi:

a) Presidente di Sezione

b) VicePresidente di Sezione

c) Tesoriere di Sezione

d) Segretario di Sezione

e) Il Direttivo di Sezione, fissando il numero dei componenti

x) La nomina o l'elezione di un socio ad Organi della Sezione non è incompatibile con incarichi nazionali o con la nomina o l'elezione ad Organi nazionali dell’Associazione.

y) Il Direttivo di Sezione predispone un proprio regolamento interno, che sia compatibile con i principi del presente Statuto Nazionale, e che deve essere approvato dall’Assemblea della Sezione.

z) Il Presidente di Sezione ha la rappresentanza legale della Sezione.

aa) La Sezione gestisce in autonomia il proprio bilancio. In particolare, la Sezione è incaricata di raccogliere le quote associative degli iscritti secondo la tariffa che sarà deliberata dal Direttivo Nazionale.

bb) La sezione potrà decidere in piena autonomia di non incassare le quote associative, ma sarà comunque tenuta a contribuire alle spese del Nazionale.

cc) Il Direttivo Nazionale delibererà l’ammontare del contributo.

dd) La Sezione può concorrere con propri candidati alle competizioni elettorali forensi nel suo territorio; inoltre essa si coordina con l’Ufficio di presidenza del MF per concorrere alle competizioni regionali, nazionali e sovranazionali.

ee) Le eventuali alleanze con altre organizzazioni ed associazioni di politica forense non puramente locali devono essere concordate con l’Ufficio di Presidenza, per garantire criteri di azione politica uniforme sul territorio nazionale.

ff) Le Sezioni ed i loro Organi decadono con provvedimento del Collegio Nazionale di Garanzia in caso di violazione dello Statuto o delle direttive del MF o comunque per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

gg) In nessun caso si potrà ritenere che il MF sia responsabile o garante di alcun impegno economico o finanziario di una Sezione salvo che tale impegno sia stato assunto in forma scritta a firma congiunta del Presidente Nazionale e del Tesoriere del MF.

hh) Con delibera dell’Ufficio di Presidenza, possono essere costituite strutture territoriali a livello regionale o sovra-regionale allo scopo di coordinare le iniziative in territori omogenei. In tal caso, con la stessa delibera ne viene definita anche l’organizzazione. Ogni struttura territoriale diversa dalla Sezione è retta da un Coordinatore.

 

[Art. 8] Sezione Giovani.

E’ istituita una Sezione Giovani del Movimento Forense, con l’obbiettivo di raggruppare i giovani laureandi, Praticanti Avvocati ed i più giovani Avvocati, allo scopo di rappresentarne gli interessi e favorire il loro inserimento nel mondo professionale.

La Sezione Giovani si riunisce in assemblea senza formalità ed elegge al suo interno i seguenti Organi:

a) Presidente della Sezione Giovani

b) VicePresidente della Sezione Giovani

c) Tesoriere della Sezione Giovani

d) Il Direttivo della Sezione Giovani, fissando il numero dei componenti

Con apposito regolamento dell’Ufficio di Presidenza viene definita la struttura organizzativa della Sezione Giovani e l’eventuale ripartizione in strutture territoriali. Fino a tale ripartizione la Sezione Giovani è nazionale.

L’adesione alla Sezione Giovani si sovrappone all’adesione al MF e alle sezioni locali; pertanto

gli aderenti alla Sezione Giovani sono a tutti gli effetti Associati del MF e possono essere affiliati ad una sezione territoriale, che frequentano ordinariamente con elettorato attivo e passivo. Non si tratta quindi di un’associazione a sé stante, ma di un raggruppamento di Associati con specifici interessi omogenei.

 

[Art. 9] Soci.

L'iscrizione al Movimento Forense, ancorché avvenuta per il tramite della sezione territoriale, è unica per tutto il territorio nazionale stante la natura unitaria del Movimento Forense.

Il socio con la richiesta di adesione dichiara di condividere gli scopi e i principi del Movimento. Partecipa alla vita dell'associazione, e contribuisce al suo accrescimento, secondo le proprie inclinazioni e capacità, perseguendo gli scopi dell'associazione stessa e nel superiore interesse dell'Avvocatura.

L’indirizzo politico espresso a livello nazionale dal direttivo nazionale è vincolante per i soci e per le sezioni.

I soci i di MF si suddividono in:

- ordinari

- simpatizzanti

- onorari

Possono essere soci ordinari con elettorato attivo e passivo gli Avvocati, inclusi gli Avvocati iscritti negli elenchi speciali, i Praticanti Avvocati regolarmente iscritti nei relativi Albi o Registri. Possono essere soci simpatizzanti gli studenti di Giurisprudenza iscritti all’ultimo anno, i laureati in Giurisprudenza, i Notai, i Magistrati, i docenti e ricercatori universitari in materie giuridiche ed anche gli avvocati sospesi temporaneamente o cancellati in dipendenza di un incarico incompatibile con l’iscrizione all’albo. I soci simpatizzanti non hanno elettorato attivo e passivo.

Possono essere soci onorari, senza elettorato attivo e passivo, soggetti o personalità non inclusi nelle precedenti categorie ed anche associazioni nazionali e internazionali che condividano lo spirito e gli obiettivi di MF.

Ove costituite, la richiesta di associazione viene inoltrata direttamente alle singole Sezioni, anche attraverso le strutture nazionali.

Se la richiesta di associazione arrivasse da un aspirante socio appartenente ad un circondario ove non sia presente la sezione, il Direttivo Nazionale farà riferimento alla sezione limitrofa, dello stesso distretto di Corte d’Appello, con più soci, al fine dell’iscrizione del nuovo socio.

Il Presidente di sezione delibererà sulla richiesta di iscrizione ed inoltrerà la richiesta al collegio dei probiviri per la conferma o il rigetto della stessa. In caso di mancata risposta del Collegio dei probiviri entro 15 giorni dall’invio la delibera di associazione si intenderà approvata. In mancanza di sezione il Collegio dei Probiviri delibererà l’iscrizione al Movimento

Forense indicando a quale struttura territoriale il socio farà riferimento in base al circondario di appartenenza dello stesso. Eventuali richieste di associazione a sezione territoriale diversa dal foro di appartenenza dovranno essere deliberate dal Direttivo Nazionale sentiti i presidenti delle sezioni territoriali interessati.

L’esito verrà poi comunicato senza ritardo alla sezione che curerà la comunicazione al nuovo socio.

L’accettazione della richiesta ed il pagamento della quota annuale attribuiscono all’iscritto la qualifica di socio. La quota di adesione è stabilita all’inizio di ogni anno dal Direttivo Nazionale e comunicata alle Sezioni.

L’adesione al MF è annuale, si intende prestata per l’anno solare in corso e scade il 31 dicembre di ciascun anno. E’ sempre consentito il recesso. Il recesso è necessariamente comunicato in forma scritta. La quota associativa non è cedibile, salvo per causa di morte.

E’ onere del socio comunicare al presidente della sezione la perdita dei requisiti per mantenere la qualifica.

I regolamenti approvati a norma del presente Statuto potranno definire eventuali limiti all’eleggibilità dei soci.

La qualifica di socio si perde per dimissioni o in seguito a decisione motivata ed insindacabile del Collegio Nazionale di Garanzia; inoltre essa può essere sospesa per gravi motivi o per incompatibilità.

Il Presidente, l’Ufficio di Presidenza ed il Direttivo Nazionale possono nominare soci onorari. Salvo quanto già previsto dal presente Statuto i soci non possono assumere obbligazioni in nome e per conto dell’Associazione, che può essere impegnata soltanto dai propri organi statutari, salvo diversamente disposto con delega scritta degli organi competenti.

 

[Art. 10] Finanze e Patrimonio.

Il MF trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal finanziamento degli associati, da proventi di iniziative sociali, da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati,

contribuzioni, rimborsi elettorali o politici, finanziamenti pubblici o privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Il MF risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli Organi competenti.

In nessun caso il MF può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, l’Ufficio di Presidenza decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, con l’approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri in favore di Associazioni o Enti con finalità analoghe.

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

[Art. 11] Rinvio a norme di legge.

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

[Art. 12] Norme transitorie.

Le norme dello statuto entrano in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

Le modifiche relative alla composizione del nuovo direttivo nazionale, del nuovo direttivo nazionale allargato e del collegio dei probiviri entreranno in vigore dopo il primo Congresso del Movimento Forense sulla base dell’attuale Statuto dovrà tenersi entro il 30 aprile 2019.

Tutti gli attuali organi del Movimento Forense cesseranno con il primo Congresso che eleggerà i nuovi componenti.

I coordinatori regionali, se in scadenza, sono automaticamente prorogati fino al prossimo Congresso.

Successivamente al Congresso, le sezioni facenti parte dei coordinamenti provvederanno, ove necessario e secondo le rispettive regole, all'elezione dei nuovi coordinatori.

 

* * *


 

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO DEL MOVIMENTO FORENSE

 

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto dell’associazione Movimento Forense, l’Ufficio di Presidenza del Movimento Forense approva il presente.

 

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO

 

1) Convocazione del congresso

Il congresso del Movimento Forense è convocato ogni tre anni.

Il congresso è indetto dal Presidente del Collegio dei Probiviri ed è presieduto dal Presidente Nazionale.

La convocazione viene comunicata a mezzo email e/o tramite pubblicazione sul sito internet del Movimento Forense a tutte le sezioni territoriali, almeno tre mesi prima della data fissata per l’assise.

Contestualmente verrà convocata dal Presidente Nazionale con apposita comunicazione la Segreteria del congresso di cui all’art. 3.

Il congresso si terrà entro il 30 aprile dell’anno per il quale è previsto.

 

2) Partecipanti al congresso

Hanno diritto di partecipare al congresso tutti gli associati del Movimento Forense, in qualità di delegati (se eletti territorialmente), in qualità di congressisti o in qualità di partecipanti istituzionali. Solamente i delegati avranno il diritto di voto sulle mozioni presentate al congresso.

I delegati congressuali saranno eletti in proporzione di 1 ogni 25 associati o frazione di 25.

Oltre ai delegati eletti territorialmente, partecipano di diritto quali delegati i Presidenti delle sezioni territoriali ed i membri dell’Ufficio di Presidenza.

Partecipano con ruolo di rappresentanti istituzionali e senza diritto di voto (salvo non vengano eletti delegati delle rispettive sezioni) i coordinatori regionali, i componenti del direttivo nazionale e i componenti del direttivo della sezione territoriale ospitante il congresso.

 

3) Segreteria del congresso

La segreteria del congresso è composta dall’ufficio di presidenza, dal collegio dei probi viri e dai rappresentanti istituzionali di cui all’articolo precedente.

Compito della segreteria è provvedere alla fase organizzativa e logistica del congresso, nonché provvedere al finanziamento dell’assise.

Tra i membri della segreteria del congresso verranno scelti, in numero almeno pari a 9, i componenti dell’ufficio di cancelleria, per il deposito e la valutazione delle mozioni.

 

4) Convocazione dei seggi elettorali locali

Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 1 del regolamento, le sezioni territoriali del Movimento Forense provvederanno a tenere le elezioni dei delegati congressuali.

Nella convocazione verrà fornita ogni indicazione utile per lo svolgimento delle elezioni.

I direttivi delle sezioni indiranno apposita assemblea degli iscritti che, anche in deroga ad eventuali regolamenti di sezione, saranno da considerarsi validamente costituite anche senza il raggiungimento di alcun quorum.

Ogni associato potrà esprimere un numero di preferenze pari ai 2/3 (due terzi) del numero dei delegati da eleggere al congresso, arrotondati per difetto, in modo da garantire la tutela delle minoranze già in sede locale.

I risultati delle elezioni verranno comunicati immediatamente alla segreteria del congresso, che provvederà a renderli pubblici a tutti gli associati.

 

5) Sede del congresso

Salvo problematiche logistiche impreviste o insuperabili, il congresso si terrà presso il foro di appartenenza del Presidente Nazionale in carica.

Laddove per problematiche logistiche il congresso non possa tenersi in presenza, sarà possibile svolgerlo da remoto, in videoconferenza.

 

6) Lavori preparatori del congresso

Entro un mese dalla data fissata per l’assise, verranno definiti i temi del congresso.

I temi del congresso saranno proposti dal Direttivo Nazionale e dalle Sezioni territoriali.

Per essere affrontati nel corso dell’assise congressuale, i temi presentati dalle Sezioni territoriali dovranno essere appoggiati da almeno 10 Sezioni, in modo da garantire la presenza delle istanze locali.

Saranno comunque sempre oggetto del Congresso di MF i temi del Congresso Nazionale Forense.

 

7) Lavori congressuali

I lavori congressuali si svolgeranno nell’arco di tre giorni.

Nel corso della giornata di apertura del congresso vi sarà l’introduzione dei lavori e saranno discusse e votate le eventuali mozioni di modifica dello statuto e/o del regolamento del congresso.

Nel corso della seconda giornata verranno discusse e votate le mozioni di indirizzo politico per l’associazione.

Nel corso della terza giornata verrà eletto dal congresso l’ufficio di presidenza che rimarrà in carica per il successivo triennio.

Eventi a latere del congresso saranno organizzati e definiti dalla segreteria del congresso in modo da consentire comunque lo svolgimento dei lavori congressuali secondo la pianificazione di cui al presente articolo.

 

8) Le mozioni per la modifica dello statuto nazionale e del regolamento del congresso

La presentazione delle mozioni di modifica dello statuto e/o del regolamento del congresso dovrà avvenire entro le ore 12.00 della prima giornata dei lavori congressuali, mediante deposito da parte di un delegato o di un congressista presso i locali dell’ufficio di cancelleria.

Le mozioni dovranno essere sottoscritte dal presentatore e da almeno 5 delegati o congressisti.

Compito dell’ufficio di cancelleria sarà quello di valutare l’ammissibilità delle mozioni esclusivamente dal punto di vista della ragionevolezza e della coerenza sistematica.

Il provvedimento sarà reclamabile al Consiglio di Garanzia di MF.

Entro le ore 15.30, copia delle mozioni ammesse dovrà essere messa a disposizione dei delegati.

La discussione e le votazioni sulle mozioni inizieranno entro le ore 17.00.

Ogni mozione verrà illustrata all’assise dal proprio presentatore, con tempi stabiliti dalla segreteria del Congresso in relazione al numero delle mozioni.

Il voto avverrà mediante indicazione dell’approvazione o meno della proposta su scheda predisposta dalla segreteria del Congresso. La stessa segreteria potrà, in casi eccezionali, individuare altre modalità di voto quali il voto elettronico o quello per alzata di mano.

Le eventuali modifiche dello statuto e/o del regolamento del congresso approvate dall’assise entreranno in vigore immediatamente, alla chiusura delle votazioni.

 

9) Le mozioni di orientamento politico

La presentazione delle mozioni di orientamento politico per il Movimento Forense dovrà avvenire entro le ore 12.00 della seconda giornata dei lavori congressuali, mediante deposito da parte di un delegato o di un congressista presso i locali dell’ufficio di cancelleria.

Le mozioni dovranno essere sottoscritte dal presentatore e da almeno 5 delegati o congressisti.

Compito dell’ufficio di cancelleria sarà quello di valutare l’ammissibilità delle mozioni dal punto di vista della ragionevolezza, della coerenza sistematica e dell’aderenza ai temi del Congresso.

Il provvedimento sarà reclamabile al Consiglio di Garanzia di MF.

Entro le ore 15.30, copia delle mozioni ammesse dovrà essere messa a disposizione dei delegati.

La discussione e le votazioni sulle mozioni inizieranno entro le ore 17.00.

Ogni mozione verrà illustrata all’assise dal proprio presentatore, con tempi stabiliti dalla segreteria del Congresso in relazione al numero delle mozioni.

Il voto avverrà mediante indicazione dell’approvazione o meno della proposta su scheda predisposta dalla segreteria del Congresso. La stessa segreteria potrà, in casi eccezionali, individuare altre modalità di voto quali il voto elettronico o quello per alzata di mano.

Il contenuto delle mozioni approvate sarà vincolante per gli organi rappresentativi del Movimento Forense, sia Nazionale che in ambito territoriale, con coordinamento svolto dal Direttivo Nazionale di MF.

 

10) L’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente Nazionale e all’Ufficio di Presidenza, dovrà avvenire entro le ore 10.00 della terza giornata dei lavori congressuali, mediante deposito dal candidato presidente presso i locali dell’ufficio di cancelleria.

Le candidature dovranno essere presentate mediante il deposito di una lista di 5 nominativi comprendente i candidati a Presidenti e a componenti dell’Ufficio di Presidenza, con indicazione specifica delle cariche cui ogni associato si candida.

Le candidature dovranno essere sottoscritte dai 5 candidati e da almeno 5 presidenti di sezione. Potrà essere eletto componente dell’Ufficio di Presidenza qualunque associato di MF, salve le incompatibilità previste dalle norme statutarie. Compito dell’ufficio di cancelleria sarà quello di valutare l’ammissibilità delle candidature in relazione alle eventuali incompatibilità.

Ove anche una sola candidatura non fosse ammissibile, non sarà ammessa l’intera lista.

Il provvedimento sarà reclamabile al Consiglio di Garanzia di MF. Ogni candidato presidente presenterà all’assise congressuale la propria lista ed il proprio programma elettorale, con tempi stabiliti dalla segreteria del Congresso, a partire dalle ore 11.00.

Le votazioni avverranno votando per l’intera lista, tramite indicazione nelle schede appositamente predisposte dalla segreteria del Congresso. La stessa segreteria potrà, in casi

eccezionali, individuare altre modalità di voto quali il voto elettronico o quello per alzata di mano.

Le votazioni inizieranno entro le ore 12.00.

Le votazioni avverranno votando per l’intera lista, tramite indicazione nelle schede appositamente predisposte dalla segreteria del Congresso La stessa segreteria potrà, in casi eccezionali, individuare altre modalità di voto quali il voto elettronico o quello per alzata di mano.

 

11) L’elezione dei 5 componenti del Direttivo Nazionale

La presentazione delle candidature a componente del Direttivo Nazionale dovrà avvenire entro le ore 10.00 della terza giornata dei lavori congressuali, mediante deposito presso i locali dell’ufficio di cancelleria.

Le candidature dovranno essere presentate mediante il deposito di candidatura singola, sottoscritte dal candidato e da almeno 5 presidenti di sezione.

Potrà essere eletto qualunque associato di MF, salve le incompatibilità previste dalle norme statutarie. Compito dell’ufficio di cancelleria sarà quello di valutare l’ammissibilità delle candidature in relazione alle eventuali incompatibilità.

Il provvedimento sarà reclamabile al Consiglio di Garanzia di MF.

Ogni candidato presenterà all’assise congressuale la propria candidatura con tempi stabiliti dalla segreteria del Congresso, a partire dalle ore 11.00.

Le votazioni inizieranno entro le ore 12.00.

Le votazioni avverranno votando per i singoli candidati con un massimo di 3 preferenze (al fine di garantire la presenza di minoranze in sede di Direttivo Nazionale) tramite indicazione nelle schede appositamente predisposte dalla segreteria del Congresso. La stessa segreteria potrà, in casi eccezionali, individuare altre modalità di voto quali il voto elettronico o quello per alzata di mano.

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