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Commento alla sentenza n. 960/2023 pubblicata in data 03/01/2024 dalla Corte di Appello di Milano, RG 425/2023.

Con la sentenza n. 960/2023 pubblicata in data 3 gennaio 2024, la Corte di Appello di Milano è tornata a pronunciarsi sul tema del salario minimo, già affrontato dalla Suprema Corte con le sentenze n. 27769 e 27711, entrambe pubblicate in data 2 ottobre 2023, nonché con le pronunce n. 28320 e 28321 del 10 ottobre 2023.

La sentenza della Corte di Appello di Milano oggi analizzata ha affrontato il caso di un dipendente della compagnia aerea ITA Airways al quale, successivamente ad un rinnovo del contratto collettivo, era stata ridotta la retribuzione base e l’importo corrisposto a titolo di indennità di volo minima garantita (IVMG).

Il Collegio Giudicante, all’esito del giudizio, ha statuito che il trattamento salariale riservato al dipendente successivamente al rinnovo contrattuale dovesse ritenersi illegittimo poiché non conforme al diritto alla retribuzione di cui all'articolo 36 della Costituzione, nonché come la retribuzione del lavoratore fosse “prossima al reddito di cittadinanza, alla soglia di povertà ed idoneo a consentire l’accesso al patrocinio a spese dello Stato”

Il ragionamento seguito dai Giudici di Appello ha ricalcato quasi nella totalità i principi già sanciti dalle recentissime sentenze della Suprema Corte citate in precedenza intervenute in materia di minimo salariale; di seguito i principali.

In primo luogo i Giudici hanno ribadito che, l’art. 36 della Costituzione garantisce al contempo due differenti diritti, quello ad una retribuzione proporzionata e quello ad una retribuzione sufficiente, rammentando altresì che il giudice non può sottrarsi a nessuna delle due valutazioni e che, soprattutto, deve giungere alla determinazione di un quantum salariale.

Per quanto attiene in particolare a tale ultimo aspetto, il giudice di merito gode, ai sensi dell’art. 2099 del c.c., di una ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione, potendo discostarsi dai minimi retributivi della contrattazione collettiva, servendosi anche di altri criteri di giudizio purché conformi con il disposto di cui all’art. 36 Cost.

Inoltre, la Corte d’Appello ha ribadito che il giudice:

a) può individuare d’ufficio un trattamento contrattuale collettivo corrispondente all’attività prestata (anche in difformità dalla domanda giudiziale), desumendo criteri parametrici utilizzabili al fine di determinare, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, la retribuzione rispondente ai criteri imperativamente stabiliti dal precetto costituzionale;

b) quando escluda l'applicabilità alla fattispecie del contratto collettivo invocato, può desumere d’ufficio dallo stesso contratto i criteri utilizzabili al fine di determinare - anche mediante consulenza tecnica d'ufficio - la retribuzione rispondente al precetto costituzionale;

c) può giudicare un contratto collettivo pur corrispondente all’attività svolta dal datore non applicabile nella disciplina del rapporto ex art 2070 c.c. e tuttavia utilizzarlo ai fini della giusta determinazione del salario, deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato;

d) il giudice è libero di selezionare il contratto collettivo parametro a prescindere dal requisito di rappresentatività dei sindacati stipulanti.

Inoltre, il giudice può motivatamente utilizzare criteri anche differenti da quelli contrattuali e fondare la pronuncia, anziché su questi ultimi, sulla natura e sulle caratteristiche della concreta attività svolta, su nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi, anche su criteri equitativi.

La Corte d’Appello di Milano ha ribadito, inoltre, che l’attuazione del precetto del giusto salario costituzionale è divenuta un’operazione che il giudice deve effettuare tenendo conto anche delle indicazioni sovranazionali e quelle provenienti dall’Unione Europea e dall’ordinamento internazionale.

In particolare, “la valutazione potrebbe inoltre basarsi su valori di riferimento associati a indicatori utilizzati a livello nazionale, come il confronto tra il salario minimo netto e la soglia di povertà e il potere d’acquisto dei salari minimi”.

L’aspetto che maggiormente rileva è che, rispetto alle pronunce della Suprema Corte, che hanno sancito la possibilità per il giudice di disapplicare i cd. “contratti pirata”, ossia tutti quei contratti collettivi sottoscritti da sindacati minoritari e associazioni imprenditoriali che prevedono condizioni normative ed economiche inferiori più sfavorevoli per i lavoratori rispetto a quelli siglati dai sindacati maggiormente rappresentativi, la Corte di Appello di Milano ha invece stabilito la possibilità per il Giudice di discostarsi da qualsiasi contratto collettivo anche “non pirata” che preveda condizioni economiche e salariali in violazione dei principi di cui all’art. 36 Cost.

Infine, si segnala che a rafforzare l’importanza, ai fini dell’applicazione di un determinato contratto collettivo rispetto ad un altro, della concreta attività svolta dal lavoratore è intervenuta una recentissima sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata in data 31/01/2023.

Il Giudice Dott.ssa Palmisani ha accolto il ricorso presentato da un socio di una cooperativa adibito ad un appalto presso i negozi “Mondo Convenienza”, accertando il diritto del lavoratore alla retribuzione prevista dal CCNL Logistica sostenendo che la società avesse applicato il CCNL Multiservizi senza che vi fosse reale attinenza con l’attività svolta in concreto, sia in generale dalla società sia, soprattutto, nell’appalto al quale era addetto il lavoratore.

Pertanto, si può concludere affermando che, nel determinare la retribuzione adeguata spettante ai lavoratori, è legittima la disapplicazione da parte dei giudici di un contratto collettivo in favore di un altro ritenuto più rispondente ai requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ovvero il discostamento da quello applicato dal datore di lavoro, avendo sempre come obiettivo primario il rispetto dei principi costituzionali di cui all’art. 36 della Costituzione.

Milano, 12.02.2024

Avv. Antonella Carbone

Dipartimento Giustizia del lavoro Movimento Forense



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