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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: BACO NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, A RISCHIO L’AMMISSIONE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: BACO NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, A RISCHIO L’AMMISSIONE

LA RIFORMA Con la riforma Cartabia, a partire dal 30 giugno 2023, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del D.gls 28/2010 e ciò solo se è raggiunto l’accordo di conciliazione.L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente e, purtroppo, nella novella si riscontra un’incongruenza normativa nel rimedio al rigetto della domanda di ammissione. *** IL PROBLEMA: BACO NELLA MEDIAZIONE Ai sensi dell’art. 15-sexies introdotto dalla predetta riforma, contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, si prevede che l’interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si richiama purtroppo l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e si prevede una disciplina richiamata nel testo unico per l'ipotesi inerente il solo processo penale, non rinviando invece all'articolo 126 del medesimo decreto presidenziale che disciplina nel processo civile il ricorso contro il rigetto della missione al beneficio deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. La norma ex art. 15-sexies appare incongruente, disciplinando l'impugnazione del rigetto della domanda di ammissione da parte del giudice penale competente per il merito. L'errore di richiamo comporta la richiesta di impugnare un provvedimento del magistrato che qui non esiste e non consente di impugnare la delibera di rigetto invece adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente; peraltro è erroneamente individuato anche il Giudice competente per decidere sull'impugnativa (il presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto). Alla luce del richiamo del solo articolo 99 del testo unico, invece dell'articolo 126, appare mancante l'individuazione esatta del provvedimento impugnato (la delibera di ammissione al beneficio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) e pure assente è il soggetto avanti il quale proporre ex novo la domanda, invece della indicata impugnazione del decreto di rigetto del magistrato - che qui è assente. Da ultimo, anche la previsione del rito appare non corretta, ove si indica il processo in quello speciale previsto per gli onorari di avvocato mentre ora, giusta Art. 14 del dlgs 1 settembre 2011, n. 150 si tratta più semplicemente del rito semplificato di cognizione. Qui sotto le norme interessate dai richiami. *** DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). ART. 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza) Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Il ricorso e' notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

ART. 126 (L) (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati) Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. *** DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192) Art. 14 Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. *** La questione è già stata segnalata al Ministero di giustizia con apposita interrogazione depositata il primo giugno 2023 dall'onorevole Devis Dori. i Presidenti f.f. Avv. Alberto Vigani Avv. Elisa Demma

*** QUI IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA presentata dall'On. DEVIS DORI il 01/06/2023

Al Ministro della Giustizia - Per sapere - premesso che: - la c.d. "riforma Cartabia" assicura, a partire dal 30 giugno 2023, il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del D.gls 28/2010 se è raggiunto l’accordo di conciliazione; - l’istanza per l’ammissione anticipata deve essere presentata dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1. Entro venti giorni dalla presentazione Nell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione; - ai sensi dell’art. 15-sexies introdotto dalla predetta riforma, contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, si prevede che l’interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento; - lì si richiama l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e si prevede una disciplina richiamata nel testo unico per l'ipotesi inerente il solo processo penale, non rinviando invece all'articolo 126 del medesimo decreto presidenziale che disciplina nel processo civile il ricorso contro il rigetto della missione al beneficio deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. La norma ex art. 15-sexies appare incongruente,disciplinando l'impugnazione del rigetto della domanda di ammissione da parte del giudice penale competente per il merito; - l'errore di richiamo comporta la richiesta di impugnare un provvedimento del magistrato che qui esiste e non consente di impugnare la delibera di rigetto invece adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente; peraltro, è erroneamente individuato anche il Giudice competente per decidere sull'impugnativa, cioè il presidente del tribunale o il presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto; - alla luce del richiamo del solo articolo 99 del testo unico, invece dell'articolo 126, appare mancante l'individuazione esatta del provvedimento impugnato cioè la delibera di ammissione al beneficio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - e pure assente è il soggetto avanti il quale proporre ex novo la domanda, invece della indicata impugnazione del decreto di rigetto del magistrato, che qui è assente; - da ultimo, anche la previsione del rito appare non corretta, ove si indica il processo in quello speciale previsto per gli onorari di avvocato mentre oggi esso è sostituito dal nuovo rito semplificato; - l'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato ha lo scopo di garantire ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione; - le predette incongruenze normative rischiano pertanto di compromettere il corretto funzionamento dell'istituto del gratuito patrocinio; quali iniziative, e con quali tempistiche, il Ministro interrogato intenda porre in essere per risolvere le predette criticità normative. On. DEVIS DORI Presentatore










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