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Il Governo accoglie la proposta di MovimentoForense per affrontare la carenza di Magistrati ordinari

+ACCOLTA DAL GOVERNO LA PROPOSTA DI MOVIMENTO FORENSE PER AFFRONTARE LA CARENZA DI MAGISTRATI ONORARI*

RISPOSTA POSITIVA ALLA QUESTION TIME SUI GIUDICI DI PACE del DEP. DEVIS DORI IN COMMISSIONE GIUSTIZIA: presente per il Ministero il Sottosegretario Ostellari che ha comunicato l’impegno del Governo Meloni ad accelerare l’immissione in ruolo dei magistrati onorari a fronte delle gravi scoperture segnalate e censite.

Interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia

Al Ministro della giustizia - Per sapere - premesso che:

da tempo vengono segnalate in tutta Italia le gravi scoperture degli organici negli uffici del Giudice di pace;

nel giugno scorso il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, Galletti, denuncia: “I numeri della carenza d’organico nel Tribunale di Roma e dell’Ufficio del Giudice di Pace hanno ormai superato i livelli di guardia. Amministrare e ricevere giustizia, in queste condizioni, è praticamente impossibile” e ha segnalato che i Giudici di Pace “dovrebbero essere 210, sono invece 62: la carenza qui arriva addirittura al 70%”;

il 15 novembre 2022 la Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, Grabbi, con riferimento all’Ufficio del Giudice di pace di Torino afferma: “Si è già provveduto reiteratamente a segnalare alla Presidenza del Tribunale la drammatica situazione dell’Ufficio che vede in servizio otto magistrati (5 per il civile e 3 per il penale) a fronte di una pianta organica che ne prevede 139”;

le scoperture comportano di fatto la sostanziale paralisi dell’attività giurisdizionale;

tale situazione potrebbe essere parzialmente fronteggiata, come proposto da #MovimentoForense, mediante l’anticipata immissione nelle funzioni giurisdizionali dei GOP vincitori del concorso, supplemento ord. GU, 4serie speciale, n.13, del 13/02/2018, che abbiano terminato il tirocinio con successo;

il decreto legislativo 13/07/2017, n. 116, all’articolo 9, c.4 prevede che, al termine del tirocinio, “nel corso dei primi due anni dal conferimento dell’incarico i giudici di pace devono essere assegnati all’ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti”;

è evidente, anche in previsione dell’aumento della competenza per valore attribuita all’organo giurisdizionale, che la situazione di inefficienza dovuta alla gravissima scopertura degli organici è destinata ad aggravarsi ed è incompatibile con la richiesta di efficientamento del servizio giustizia l’attesa del biennio per avere in ruolo nuovi magistrati onorari;

l’anticipata immissione non confliggerebbe con l’organizzazione dell’UPP poiché nelle more sono state assegnate le risorse previste dal PNRR;

se il Ministro sia nelle condizioni di quantificare esattamente l’entità delle scoperture degli organici negli uffici del Giudice di pace di tutta Italia e, conseguentemente, se ritenga di porre in essere tutte le iniziative anche di natura normativa per rendere possibile l’anticipata immissione nei compiti e nelle funzioni giudicanti dei vincitori del concorso del 13/02/2018 che abbiano terminato con merito il tirocinio.

Devis Dori

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMIMSSIONE DEL DEPUTATO DORI DEVIS

RISPOSTA

Con 1’atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l’interrogante – dopo avere premesso che “… da tempo vengono segnalate in tutta Italia le gravi scoperture degli organici negli Uffici del giudice di Pace…; le scoperture comportano di fatto la sostanziale paralisi dell’attività giurisdizionale; tale situazione potrebbe essere parzialmente fronteggiata… mediante l’anticipata immissione nelle funzioni giurisdizionali dei GOP vincitori del concorso, supplemento ord. G. U., quarta serie speciale, n. 13. del 13 febbraio 2018, che abbiano terminato il tirocinio con successo; il decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116, all'art. 9 comma 4, prevede che, al termine del tirocinio, nel corso dei primi 2 anni dal conferimento dell'incarico i Giudici di Pace devono essere assegnati all'Ufficio per il Processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti...” - domanda al Ministro della Giustizia "...se…sia nelle condizioni di quantificare esattamente l'entità delle scoperture degli organici negli Uffici del Giudice di Pace di tutta Italia e, conseguentemente, se ritenga di porre in essere tutte le iniziative anche di natura normativa per rendere possibile l’anticipata immissione nei compiti e nelle funzioni giudicanti dei vincitori del concorso del 13 febbraio 2018 che abbiano terminato con merito il tirocinio…”.

Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che l’organico nazionale dei Giudici di Pace è pari a 3.448 unità; i Giudici di Pace in servizio sono 1.167 e i posti vacanti sono 2.245, con una percentuale di scopertura del 65 % (dati più specifici inerenti ogni singolo Ufficio del Giudice di Pace dislocato sul territorio nazionale sono contenuti nelle tabelle trasmesse in data 13 dicembre 2022 dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - di questo Dicastero).

Tanto premesso, va a questo punto ricordato che l’art. 7 del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116 prevede che il tirocinio dei Giudici Onorari di Pace sia organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Scuola Superiore della Magistratura, secondo le rispettive competenze e attribuzioni, e che lo stesso abbia una durata di mesi 6.

La citata norma prevede che in esito al predetto tirocinio la Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario proponga al Consiglio Superiore della Magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell’incarico.

Il Consiglio Superiore della Magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell’incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio e il Ministro della Giustizia conferisce l’incarico con decreto.

In aggiunta a ciò, dee essere evidenziato che il comma 4 dell’art. 9 del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116 prevede che nel corso dei primi 2 anni dal conferimento dell’incarico i Giudici Onorari di Pace debbano essere assegnati all’Ufficio per il Processo e possano svolgere esclusivamente i compiti e le attività a questo inerenti e il successivo comma 5 precisa che ai Giudici Onorari di Pace inseriti nell’Ufficio per il Processo possa essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 11 (che richiama la presenza di situazioni straordinarie e contingenti), la trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale.

Rispetto a questo tessuto normativo sarà impegno di questo Governo, al fine di velocizzare l’immissione nelle funzioni giurisdizionali dei Giudici Onorari di Pace così da colmare – almeno in parte - le rilevate carenze nell’organico, avviare una iniziativa legislativa volta a ridurre il periodo di formazione dei Giudici Onorari di Pace, in linea con quanto verrà proposto, per le medesime esigenze, in relazione al tirocinio dei Magistrati Ordinari.



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