Processo Tributario telematico - Nuove regole tecniche dal 1 dicembre 2025
- Movimento Forense
- 6 giorni fa
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Con il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 novembre 2025, sono state definite le nuove regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze a distanza nel processo tributario.
Il provvedimento mira a modernizzare gli strumenti tecnologici a disposizione delle Corti di giustizia tributaria, garantendo la continuità dell'attività giurisdizionale e la sicurezza dei collegamenti.
Il decreto attua le disposizioni dell'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla riforma del contenzioso tributario (D.Lgs. n. 220/2023), e anticipa l'applicazione dell'articolo 83 del Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. n. 175/2024), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026
Le nuove regole si applicano ai processi telematici instaurati presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ed alle udienze a distanza per le quali la comunicazione con il link di partecipazione sia inviata a decorrere dal 1° dicembre 2025.
La disciplina generale per la richiesta di discussione in pubblica udienza, sia in presenza che da remoto, rimane quella prevista dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 546/1992, che riconosce alla parte la facoltà di scegliere la modalità di trattazione.
La novità principale riguarda la sostituzione di Skype for Business con Microsoft Teams per la gestione dei collegamenti da remoto, resasi necessaria per garantire maggiore sicurezza, stabilità e conformità alle normative (come le linee guida AgID e il GDPR), visto che Skype for Business non era più aggiornato, né adeguato all’uso giudiziario. La nuova piattaforma, invece, assicurerà comunicazioni criptate e l’utilizzo di data center UE, a tutela della protezione dei dati personali.
Il decreto, nel disciplinare dettagliatamente lo svolgimento delle udienze per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, prescrive le seguenti regole operative:
GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO: il collegamento audiovisivo deve assicurare la "contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto"; il luogo da cui i soggetti si collegano è equiparato a tutti gli effetti all'aula d'udienza.
COMUNICAZIONE ALLE PARTI: almeno tre giorni prima della data fissata, la segreteria della Corte invierà alla parte che ha richiesto il collegamento da remoto una comunicazione contenente il link per la partecipazione; tale link è strettamente personale e non cedibile, salvo che all'eventuale difensore delegato.
DIVIETO DI REGISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ: è assolutamente vietata la registrazione delle udienze e delle camere di consiglio; prima dell'inizio della discussione, i difensori o le parti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non effettueranno registrazioni e che nessun soggetto non autorizzato assisterà all'udienza e le dichiarazioni verranno verbalizzate.
GESTIONE DEI MALFUNZIONAMENTI: in caso di problemi tecnici che impediscano il corretto svolgimento del collegamento, il Presidente del collegio o il giudice monocratico sospende l'udienza; se il problema non potrà essere risolto, l'udienza verrà rinviata a nuova data.
Il processo verbale d'udienza sarà redatto in formato digitale e sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale dal giudice e dal segretario e si darà atto delle modalità di accertamento dell'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di partecipare da remoto, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Movimento Forense
