Roma, 13 ottobre 2023
Illustrissimo signor Ministro,
si è appreso di un provvedimento monitorio che, in sede di emissione del medesimo decreto, vede compensate le spese legali richieste dal patrocinio della parte ricorrente per il mancato rispetto dei requisiti di sinteticità degli atti richiesti dal DM 110 del 2023: in particolare sarebbero mancanti l’interlinea e la dimensione del carattere ivi richiesti.
Quanto accaduto è un non senso giuridico perché non c’è alcun riferimento normativo contenuto nel D.M. 55 del 2014 in materia di parametri forensi e la norma introdotta ex riforma Cartabia non autorizza alcun tipo di rimodulazione delle spese legali in ragione del rispetto della disposizione di attuazione incarnata in dimensione carattere ed interlinea.
Al contrario l’utilizzo del riferimento ai criteri redazionali degli atti appare solo un bias verso il mondo forense. Il pregiudizio trova la sua Epifania proprio nella mancata liquidazione delle spese legali con l’utilizzo di una giustificazione pretestuosa e strumentale al punire la classe degli avvocati e, con i suoi riflessi, i cittadini.
Infatti, si ritiene che i cosiddetti limiti dimensionali, dati anche dal carattere e dall'interlinea utilizzati nell’atto processuale - introdotti con il Dm Giustizia 110/23, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 187/23 - non possano avere conseguenze negative per l’atto stesso, in mancanza di elementi concreti che supportino l’allegata illegittimità. Difatti il menzionato decreto, introducendo i citati criteri redazionali, li ha individuati unicamente quali riferimenti preferiti e non come requisiti tassativi e perentori che possano, addirittura, inficiare sul compenso, escludendolo, dell’Avvocato.
Per di più, se la sinteticità è considerata una caratteristica formale di un atto processuale, è altrettanto vero che la sua mancanza non può avere conseguenze negative per l’atto stesso.
Peraltro l’istituto della compensazione delle spese, utilizzato dal Giudice di Pace di Verona, qui non appare nemmeno ipotizzabile in concreto alla luce del fatto che manca una controparte. Ed in ogni caso non risulta sussistere alcuno dei presupposti ammessi dalla norma e dalla giurisprudenza per la medesima compensazione.
Infine, l’utilizzo della compensazione delle spese risulta comunque inidoneo a dare attuazione all’invocato provvedimento ministeriale: se davvero lo si vuole usare come strumento sanzionatorio, si abbia il coraggio di dire che non sono dovute le spese in alcun modo.
Alla luce di quanto su espresso, nonché della gravità dell’episodio che potrebbe essere il preludio di altri siffatti provvedimenti
SI RICHIEDE
che il Ministero della Giustizia voglia intervenire con le verifiche di competenza in tutela di cittadini e rito.
Con osservanza.
I Presidenti f.f.
Avv. Alberto Vigani Avv. Elisa Demma
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