RIFORMA CARTABIA: CRITICITÀ NELL’ACCESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA.
Con la riforma Cartabia, a decorrere dal 30 giugno 2023, nelle controversie in cui l’esperimento del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato quando è raggiunto l’accordo di conciliazione.
Movimento Forense porta all’attenzione delle istituzioni le gravi criticità rilevate nella recente riforma ove contraddice la disciplina generale vigente in materia di patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, l’art. 15 quinquies del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (in materia di mediazione) e l’art. 11 quinquies del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (in materia di negoziazione assistita), prevedendo che chi è ammesso al patrocinio possa nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli dell’Ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente o presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia, risultano non conformi a quanto stabilito dall’art. 80, comma 3, del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).
Come è noto, tale articolo del testo unico prevede espressamente che “Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, scelto anche al di fuori del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo”.
Una disposizione che quindi allarga a tutti gli avvocati iscritti all'Ordine la possibile rappresentanza anche in sede di mediazione e negoziazione, senza limitazione territoriale, ma che è contraddetta dalla riforma, creando incertezze e ostacoli nell’accesso all’assistenza legale per coloro che ne hanno diritto.
Tale incoerenza normativa genera disparità di trattamento e disomogeneità processuali nell’applicazione del patrocinio a spese dello Stato, mettendo a rischio i diritti dei cittadini.
Movimento Forense segnala alle autorità competenti la necessità di armonizzare le disposizioni introdotte in materia di patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita al fine di garantire la conformità delle stesse con l’art. 80 del Testo Unico in materia di spese di giustizia ed auspica che le problematiche evidenziate possano essere prontamente risolte con interventi tempestivi ed efficaci al fine di colmare la lacuna normativa e garantire un’applicazione corretta e uniforme delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato, fondamentale per la tutela dei diritti dei cittadini.
Avv. Elisa Demma
Presidente Nazionale Movimento Forense
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