Il Movimento Forense ha partecipato in data 20 luglio u s. con l’Avv. Flavio Luigi Romito, componente del Direttivo Nazionale, all’audizione in Commissione Giustizia del Senato As 729 riguardante la modifica di alcune norme in tema di “legittimo impedimento del difensore”.
Il Movimento Foresne nell’intervento ha precisato che in tema di legittimo impedimento del difensore vi sono discrepanze tra il processo penale – che prevede esplicitamente il legittimo impedimento del difensore – e le norme sul processo civile, che non prevede alcuna norma che lo contenga espressamente o effettui un richiamo alla citata disciplina processual-penalistica; senza dimenticare le altre due giurisdizioni amministrativa e tributaria.
Partendo, comunque, dall’analisi delle disposizioni contenute nel codice di procedura penale e nelle dispksizioni attuative del codice di procedura civile, è facilmente desumibile che nel nostro ordinamento non siano effettivamente e pienamente rispettati sia i dettami previsti nella Costituzione italiana e nel Trattato CEE, così come modificato dal Trattato di Lisbona, ma anche i dettami previsti nelle direttive dell’Unione Europea e nell’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile (Obiettivo 5), orientati al pieno raggiungimento dell’uguaglianza e della parità di genere.
Difatti nella attuale normativa si rinviene una disomogeneità applicativa che lede contemporaneamente il diritto alla genitorialità e l’esercizio della professione forense, quale corollario del diritto di difesa sancito nell’art. 24 della Costituzione. Pertanto, essa, così come disciplinata, non rispetta o comunque non tutela pienamente la classe forense nell’esercizio della propria funzione sociale, non contemplando quell’effettivo giusto contemperamento tra le esigenze professionali e familiari, nell’organizzazione quotidiana di vita di ogni singola Avvocata ed Avvocato.
Risulta necessario, quindi, per il Movimento Forense un intervento normativo volto a consentire la piena attuazione, o comunque la non compromissione, dei principi costituzionali in tema di non discriminazione, sanciti, tra l’altro, nell’art. 3, commi 1 e 2, della Cost. e rientranti nell’alveo dei diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 Cost. La maternità e la paternità devono essere pienamente salvaguardati, nella loro più ampia accezione, tutelando tutte le unioni familiari con prole o nelle quali vi siano familiari con comprovati motivi di salute.
Ecco perché si è evidenziato come le attuali lacune normative devono essere necessariamente oggetto di interventi diretti ed inequivoci da parte del legislatore che possano comportare una maggiore tipizzazione normativa, volta a garantire la giusta tutela e la pari dignità di tutti i lavoratori ai quali appartiene anche l’intera classe forense.
Per questi motivi si è colta favorevolmente la proposta del disegno di legge As729 che prevede la modifica dell’art. 420 ter c.p.p. che, in buona sostanza, amplia l’ipotesi di legittimo impedimento in caso di malattia propria, della prole o di un familiare.
In ambito civile la proposta verte sulla modifica degli art. 81 bis e 153 disp att. c.p.c. riguardanti rispettivamente la calendarizzazione del processo e la rimessione in termini. Quest’ultima potrà richiedersi qualora il difensore provi, con idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per cause a lui non imputabili o derivanti da caso fortuito, forza maggiore, improvvisa malattia, infortunio, gravidanza, assistenza a figli con disabilità e/o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o scolare e le situazioni accertate nelle quali gli appartenenti alla classe forense prestano funzioni di “care giver” a familiari anziani o gravemente malati.
La modifica dell’art. 81 bis dispp. att. c.p.c. riguarda la formazione del calendario del processo, prevedendo, nei casi richiamati ed elencati nell’art. 153 c.p.c., la possibilità del rinvio della udienza disposta dal giudice.
Inoltre, una maggiore tipicizazione del legittimo impedimento ridurrebbe il continuo proliferare di giurisprudenza in merito che sovente è intervenuta per colmare quel vuoto legislativo creato da norme incomplete ed inidonee alla società attuale.
In conclusione, Il Movimento Forense si è fatto portavoce anche di una parificazione dei diritti e delle tutele dei lavoratori, compresa la classe forense, nel rispetto dei principi e diritti antidiscriminatori, costituzionali ed europei, volti alle concrete pari opportunità.
I Presidenti f.f.
Avv. Alberto Vigani Avv. Elisa Demma
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