top of page

In vigore dal 7/04 la modifica del codice deontologico sull'equo compenso

  • 10 apr
  • Tempo di lettura: 2 min

L’entrata in vigore, in data 7 aprile 2026, della modifica dell’art. 25-bis del Codice Deontologico Forense segna un passaggio di rilievo nel processo di consolidamento del principio dell’equo compenso nell’ambito della professione forense.


L’intervento, adottato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 959 del 23 gennaio 2026, si inserisce nel solco della legge n. 49/2023, rafforzando la tutela del compenso dell’avvocato sotto il profilo deontologico e disciplinare.


La nuova formulazione della norma introduce, in primo luogo, un espresso divieto di pattuire compensi non equi, non proporzionati e non conformi ai parametri forensi nei rapporti regolati da convenzioni con soggetti qualificati, individuati in modo puntuale: istituti bancari e assicurativi, grandi imprese e pubblica amministrazione, comprese le società a partecipazione pubblica.


Particolare rilievo assume, inoltre, l’introduzione di uno specifico obbligo informativo a carico dell’avvocato, che – nei casi in cui sia lo stesso professionista a predisporre il contratto o la convenzione – è tenuto ad avvertire per iscritto il cliente circa il necessario rispetto dei criteri di equo compenso, pena la nullità della pattuizione.


Sul piano disciplinare, la riforma prevede un sistema sanzionatorio differenziato: la violazione del divieto di compenso non equo comporta la sanzione della censura, mentre l’omissione dell’obbligo informativo è sanzionata con l’avvertimento.


Con la circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile 2026, il Consiglio Nazionale Forense ha inoltre fornito chiarimenti interpretativi di particolare importanza, precisando che la disciplina deontologica trova applicazione esclusivamente nei rapporti con i soggetti individuati dalla legge n. 49/2023, escludendo ogni interpretazione estensiva.


Tale precisazione risponde alle osservazioni formulate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva evidenziato il rischio di una applicazione generalizzata della norma, potenzialmente idonea a incidere sulle dinamiche concorrenziali.


La riforma, nel suo complesso, realizza un equilibrio tra tutela della dignità della professione forense e rispetto dei principi di libera concorrenza, delimitando con chiarezza l’ambito di operatività delle regole deontologiche e rafforzandone al contempo l’efficacia.



Commenti


bottom of page