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A rischio incostituzionalità i 43 euro per aprire la causa

  • Immagine del redattore: Movimento Forense
    Movimento Forense
  • 12 dic 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

«Senza alcuna logica». Rischia l’incostituzionalità la norma della legge di bilancio 2025 che subordina l’apertura della causa civile al previo pagamento della somma di 43 euro a titolo di contributo unificato senza alcun collegamento tra l’imposizione del tributo e, ad esempio, un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia né tra l’obbligo di versamento e l’esito dei pregressi gradi di giudizio. A sollevare la questione di legittimità dell’articolo 1, comma 812, della legge 30/12/2024 n. 207 per contrasto coi principi di ragionevolezza, diritto di difesa e giusto processo è la Cassazione in un’ordinanza pubblicata l’11 dicembre 2025 dalla terza sezione civile.


Giustizia negata

Parla chiaro la norma in vigore dal primo gennaio scorso: la causa civile non può essere iscritta a ruolo se prima non si pagano i 43 euro. E dunque può essere il cancelliere con un suo provvedimento a disporre il rifiuto in caso di mancato o insufficiente versamento. In Cassazione un provvedimento organizzativo della prima presidenza ha affidato al giudice della sezione la valutazione della disposizione. L’obbligo di pagamento, rilevano i giudici di legittimità, non conosce esclusioni neppure per chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato: «appare dettata dall’unico obiettivo di “fare cassa”», esercitando una coazione indiretta a carico di chi si rivolge al servizio giustizia. La somma, fra l’altro, resta la stessa a prescindere dal valore dei ricorsi: anche nelle cause per le quali il contributo unificato risulta maggiore basta pagare 43 euro per evitare l’improcedibilità, il che costituisce un vantaggio per chi può permettersi cause onerose; nulla è previsto, invece, per consentire «l’accesso alla giurisdizione» per chi è «privo di mezzi»


Disparità di trattamento

«Palese è anche la violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione».

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Con ordinanza interlocutoria n. 32227 del 11 dicembre 2025 la terza sezione civile della Cassazione solleva la questione di legittimità costituzionale dell'atto 1 comma 813 della L 207 del 30/12/204 per lesione del Diritto di difesa.

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