Roma, 13.3.2014. E' finalmente chiaro che un professionista, nella fattispecie un avvocato, non può dedicare la sua attività lavorativa distribuendola tra incarichi di assistenza legale e rapporti di dipendenza, specialmente se a carico di una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.27266 del 5 dicembre 2013, hanno ...